In breve
- Il tasso soglia si ottiene dal tasso effettivo globale medio (TEGM) della categoria di operazione, aumentato di un quarto più quattro punti.
- Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (art. 1815, comma 2, c.c.).
- Le Sezioni Unite (n. 19597/2020) hanno esteso la verifica agli interessi moratori; la verifica concreta è tecnica e richiede, di regola, una perizia.
Un contratto di finanziamento — mutuo, apertura di credito, prestito personale, leasing — non può prevedere interessi superiori a un limite fissato dalla legge. Quando il limite è superato, le conseguenze per l'intermediario sono rilevanti; la verifica, però, è tecnica e va impostata con attenzione.
Il tasso soglia
La legge 7 marzo 1996, n. 108 prevede la pubblicazione trimestrale, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, del tasso effettivo globale medio (TEGM) praticato per ciascuna categoria di operazioni. Il tasso soglia, oltre il quale gli interessi sono usurari, si ottiene aumentando il TEGM di un quarto e aggiungendo quattro punti percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può comunque superare otto punti (art. 2, comma 4, L. 108/1996).
Ad esempio, con un TEGM del 6% la soglia è pari a 6 × 1,25 + 4 = 11,5%. Ogni categoria di operazione — mutui, aperture di credito, credito personale, leasing e così via — ha il proprio tasso medio e quindi la propria soglia.
Cosa si confronta con la soglia
Il confronto non riguarda il solo tasso nominale: per determinare il tasso usurario si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate all'erogazione del credito, escluse imposte e tasse (art. 644, comma 4, c.p.). Rileva il tasso convenuto al momento in cui gli interessi sono promessi o pattuiti, indipendentemente dal momento del pagamento (art. 1, D.L. 394/2000, convertito dalla L. 24/2001).
Quali voci includere nel calcolo e con quale metodo ricostruire il costo effettivo del singolo rapporto sono tra gli aspetti più discussi nella giurisprudenza in materia bancaria: per questo la verifica richiede, di regola, una perizia tecnica.
Le conseguenze del superamento
Sul piano civile, se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (art. 1815, comma 2, c.c.): il debitore resta tenuto a restituire il capitale, ma non gli interessi. Sul piano penale, la condotta può integrare il reato di usura previsto dall'art. 644 c.p.
Gli interessi moratori
A lungo si è discusso se la disciplina antiusura si applichi anche agli interessi di mora, dovuti in caso di ritardo nel pagamento. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza 18 settembre 2020, n. 19597, hanno affermato che la disciplina si applica anche ai moratori. Se il tasso di mora supera la soglia, non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma restano dovuti quelli corrispettivi lecitamente convenuti; nei contratti con i consumatori si aggiungono le tutele del Codice del consumo.
Quanto alla soglia di riferimento, secondo le Sezioni Unite occorre guardare ai decreti ministeriali: se questi rilevano la maggiorazione media prevista per la mora, la soglia si calcola sul tasso medio aumentato di tale maggiorazione; in caso contrario si confronta il tasso effettivo del rapporto, comprensivo dei moratori, con il tasso medio pubblicato.
Come si imposta una verifica
La verifica parte dal contratto e dai documenti di sintesi, dagli estratti conto e dai piani di ammortamento. Occorre individuare la categoria di operazione e il trimestre di riferimento, ricostruire il costo effettivo del credito e confrontarlo con la soglia del periodo. Sulla base dell'esito si valuta se e come procedere: con un reclamo all'intermediario, un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario oppure, per le controversie in materia di contratti bancari, con la mediazione, che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (D.Lgs. 28/2010).
Domande frequenti
Dove si trova il tasso soglia applicabile al mio contratto?
I tassi medi e le relative soglie sono pubblicati ogni trimestre con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale e sono consultabili anche sul sito della Banca d'Italia, distinti per categoria di operazione. Occorre fare riferimento al trimestre in cui il tasso è stato pattuito.
Per verificare l'usura serve una perizia?
Di regola sì. Il confronto con la soglia richiede di ricostruire il costo effettivo del credito includendo le voci rilevanti e applicando un metodo di calcolo coerente: è un lavoro tecnico, che costituisce la base per valutare se esistono i presupposti per una contestazione.
N.B. Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non costituiscono consulenza legale su un caso specifico. L'esito di ogni iniziativa dipende dalle circostanze concrete e dalla documentazione disponibile: nessun contenuto di questo articolo può essere inteso come promessa o garanzia di risultato.
Area di riferimento: Diritto Bancario.


