Contratti bancari e di finanziamento
Verifica della trasparenza delle condizioni economiche applicate: tassi, commissioni, clausole di indicizzazione.
Area di competenza
Assistenza nei rapporti con banche e intermediari finanziari: contratti, condizioni economiche, segnalazioni ai sistemi di informazione creditizia.
Ambiti di intervento
Verifica della trasparenza delle condizioni economiche applicate: tassi, commissioni, clausole di indicizzazione.
Verifica della corretta applicazione degli interessi nel tempo e del rispetto dei tassi soglia previsti dalla legge antiusura.
Contestazione di segnalazioni ritenute illegittime alla Centrale Rischi di Banca d'Italia o ai sistemi di informazione creditizia privati.
Valutazione dell'opportunità di ricorrere all'ABF quale strumento stragiudiziale alternativo al giudizio ordinario.
Verifica delle condizioni economiche applicate a mutui ipotecari e contratti di leasing, ricalcolo dei piani di ammortamento e contestazione di clausole irregolari.
Verifica dell'adeguatezza delle informazioni fornite in fase di collocamento di strumenti finanziari e prodotti di investimento.
Contestazione di addebiti non autorizzati, commissioni non pattuite e anomalie nella gestione del conto corrente.
Verifica della validità delle garanzie fideiussorie, incluse quelle conformi a schemi contrattuali dichiarati in contrasto con la normativa antitrust.
Assistenza nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per privati e imprenditori non soggetti alle procedure concorsuali ordinarie.
Mediazione e ABF. Per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari, il D.Lgs. 28/2010 prevede la mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In alternativa alla mediazione, la legge consente in alcuni casi di soddisfare la condizione di procedibilità mediante il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o, per i prodotti di investimento, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).
F.A.Q.
La Centrale dei Rischi è la banca dati gestita da Banca d'Italia in cui gli intermediari segnalano l'esposizione debitoria dei propri clienti. Una segnalazione ritenuta illegittima — ad esempio "a sofferenza" in assenza dei presupposti — può essere contestata con richiesta di rettifica all'intermediario e, se necessario, in sede giudiziale, anche in via d'urgenza vista la rapidità con cui può incidere sull'accesso al credito.
È la produzione di interessi sugli interessi già maturati. La disciplina in materia bancaria ha subito diverse modifiche nel tempo: la verifica richiede l'analisi degli estratti conto e delle condizioni contrattuali applicate nel periodo di riferimento.
È un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e intermediari, gestito da Banca d'Italia. Prima di potervi ricorrere è necessario aver presentato un reclamo scritto all'intermediario e aver atteso l'esito o il decorso dei termini di legge.
In genere: copia del contratto, estratti conto per il periodo interessato, eventuale corrispondenza con la banca e, in caso di segnalazione, la relativa comunicazione ricevuta. Sulla base di questi documenti è possibile una prima valutazione della situazione.
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