Assistenza a chi ritiene di aver subito una lesione della propria reputazione, molestie o minacce attraverso contenuti pubblicati online o a mezzo stampa.
Cosa si intende per diffamazione, molestie e minacce
Tre fattispecie distinte, spesso legate tra loro quando la condotta si consuma online.
Diffamazione — art. 595 c.p.
Si configura quando la reputazione di una persona viene lesa comunicando con più persone, in sua assenza. Se commessa tramite un mezzo di pubblicità — categoria che include internet e i social network — la pena è aumentata. È procedibile a querela di parte, entro tre mesi dalla conoscenza del fatto.
Minacce — art. 612 c.p.
Consiste nel prospettare a una persona un male ingiusto, ponendola in uno stato di soggezione psicologica. Rileva anche quando è veicolata attraverso messaggi, commenti o contenuti pubblicati online: la pena è aggravata se commessa con strumenti informatici o telematici, oppure in forma anonima.
Atti persecutori — art. 612-bis c.p.
Condotte reiterate di molestia o minaccia che cagionano un perdurante stato di ansia o timore, oppure un fondato timore per la propria incolumità: il reato di stalking è punito con pene da uno a sei anni e sei mesi, aggravate quando commesso tramite strumenti informatici o telematici.
Hai ricevuto un atto?
La diffida non va ignorata
È bene affrontarla sin da subito, con l'assistenza di un legale di fiducia, in modo che il procedimento non si aggravi nelle fasi successive: la mancata risposta entro i termini indicati determina l'avvio automatico della fase seguente. È comunque opportuno non cancellare né modificare i contenuti oggetto della contestazione prima di aver ricevuto assistenza legale.
Le diffide gestite dallo Studio possono derivare anche da segnalazioni di alcune tra le principali realtà giuridiche italiane con cui collabora, per conto dei rispettivi assistiti: si tratta in ogni caso di trattamenti dei dati personali autonomi e distinti tra i soggetti coinvolti.
Cosa chiede tipicamente la diffida predisposta dallo Studio
Rimozione immediata del contenuto contestato
Contatto diretto con il legale di controparte
Una lettera di scuse formale
F.A.Q.
Domande frequenti
Ho ricevuto una diffida a firma dello Studio. Cosa devo fare adesso?
La diffida è un atto formale che comunica la contestazione relativa a un contenuto pubblicato e invita a rimuoverlo. Non va ignorata: la mancata risposta entro i termini indicati determina l'avvio automatico della fase successiva. È consigliabile contattare subito un avvocato di fiducia e non cancellare né modificare i contenuti oggetto della contestazione prima di aver ricevuto assistenza legale.
La mediazione è obbligatoria prima di andare in giudizio?
Per le controversie relative al risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, sì: il D.Lgs. 28/2010 la prevede come condizione di procedibilità della domanda giudiziale civile. Saltare questa fase rende la domanda improcedibile. Nella maggior parte dei casi rappresenta l'occasione più concreta per definire la controversia senza affrontare i tempi e i costi di un processo.
Quali danni potrei essere tenuto a risarcire?
In sede civile il giudice può riconoscere il risarcimento del danno patrimoniale — la perdita economica concretamente subita dalla vittima — e del danno non patrimoniale, che comprende il danno alla reputazione e il danno morale. L'entità del risarcimento varia in base alla gravità della condotta, alla diffusione del contenuto e alle circostanze del caso concreto.
Cosa sono le Tabelle del Tribunale di Milano?
Sono il parametro di riferimento adottato dalla giurisprudenza italiana, inclusa la Corte di Cassazione, per la quantificazione del danno non patrimoniale. Stabiliscono fasce di risarcimento in funzione della gravità del pregiudizio, della sua durata e delle conseguenze concrete sulla vita della persona lesa.
È possibile chiudere la questione prima del processo?
Sì, ed è spesso la soluzione più efficiente per entrambe le parti. La composizione bonaria può avvenire sia a seguito della diffida sia in sede di mediazione, tipicamente attraverso la rimozione del contenuto e, nei casi più seri, il riconoscimento di un indennizzo. Una volta avviato il procedimento giudiziale, di regola non vengono più accettate proposte transattive.
È necessario farsi assistere da un avvocato?
Non è obbligatorio nella fase di diffida, ma è fortemente consigliato fin dal primo momento: lo Studio preferisce confrontarsi con il legale della controparte, il che garantisce un dialogo più chiaro e riduce il rischio di errori che potrebbero incidere sulla posizione di chi ha ricevuto la diffida. L'assistenza di un avvocato diventa obbligatoria per legge a partire dalla fase di mediazione e in ogni fase giudiziale successiva.