Area di competenza
Assistenza nel Recupero Crediti
Assistenza a professionisti e imprese nel recupero di crediti non pagati, in sede stragiudiziale e giudiziale.
- Artt. 633 ss. c.p.c.
- Artt. 474 ss. c.p.c.
Una premessa necessaria. L'assistenza nel recupero di un credito non comporta alcuna garanzia di esito: la possibilità di ottenere il pagamento dipende dalla solvibilità del debitore e dalle circostanze concrete del caso. Le informazioni che seguono descrivono gli strumenti previsti dalla legge, non un risultato atteso.
Come si procede
Le fasi tipiche
La sequenza descritta è quella prevista dalla legge per un credito certo, liquido ed esigibile: la strategia concreta va comunque calibrata caso per caso.
Verifica del credito
Analisi della documentazione a supporto — contratti, fatture, ordini, corrispondenza — per verificare che il credito sia effettivamente certo, liquido ed esigibile.
Messa in mora
Diffida scritta al debitore con richiesta di pagamento entro un termine determinato. In molti casi consente di risolvere la posizione senza ulteriori passaggi.
Decreto ingiuntivo
In assenza di pagamento, e quando ricorrono i presupposti di legge, è possibile richiedere al giudice un decreto ingiuntivo, provvedimento che ordina il pagamento della somma dovuta.
Esecuzione forzata
Se il debitore non adempie spontaneamente al decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, è possibile procedere con il pignoramento dei beni, nei limiti e con le modalità previste dal codice di procedura civile. L'esito pratico dipende dall'effettiva disponibilità di beni aggredibili in capo al debitore.
F.A.Q.
Domande frequenti
Quali documenti servono per avviare l'assistenza nel recupero di un credito?
In genere: il contratto o l'ordine alla base del credito, le fatture emesse, prova dell'avvenuta consegna del bene o prestazione del servizio, eventuale corrispondenza successiva con il debitore. La completezza della documentazione incide sulla valutazione degli strumenti disponibili.
Cos'è il decreto ingiuntivo?
È un provvedimento con cui il giudice, sulla base della sola documentazione presentata dal creditore, ordina al debitore di pagare una somma di denaro entro un termine, di norma 40 giorni. Il debitore può proporre opposizione: in tal caso si apre un giudizio ordinario in cui il decreto viene confermato, modificato o revocato.
Cosa succede se il debitore non paga dopo il decreto ingiuntivo?
Decorsi i termini per l'opposizione, il decreto diventa titolo esecutivo: è possibile avviare l'esecuzione forzata (pignoramento presso terzi, mobiliare o immobiliare). L'effettivo recupero della somma resta comunque condizionato alla presenza di beni o disponibilità economiche aggredibili in capo al debitore.
Conviene sempre agire in giudizio?
Non necessariamente. La scelta va valutata considerando l'importo del credito, i costi prevedibili del procedimento e le informazioni disponibili sulla situazione patrimoniale del debitore. In alcuni casi una soluzione stragiudiziale può essere più efficiente rispetto a un giudizio.
È possibile raggiungere un accordo con il debitore prima di agire in giudizio?
Sì. Una diffida ben circostanziata porta spesso il debitore a proporre un pagamento, anche rateale. Lo Studio valuta insieme all'assistito se una soluzione di questo tipo sia preferibile rispetto all'avvio di un procedimento giudiziale, caso per caso.
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