In breve

  • La diffamazione è procedibile a querela: senza una querela tempestiva il procedimento penale non può iniziare.
  • Il termine è di tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto (art. 124 c.p.).
  • Una querela efficace descrive il fatto in modo preciso ed è corredata dalle prove; scaduto il termine resta l'azione civile.

La diffamazione (art. 595 c.p.) è un reato procedibile a querela: il procedimento penale non parte d'ufficio, ma solo se la persona offesa manifesta la volontà che il fatto sia perseguito. Ne derivano regole precise su tempi, forma e contenuto, che conviene conoscere prima che il termine inizi a stringere.

Il termine: tre mesi dalla notizia del fatto

La querela va presentata entro tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato (art. 124 c.p.). Il termine non decorre necessariamente dalla data di pubblicazione: conta il momento in cui l'interessato ne è venuto a conoscenza, circostanza che è bene poter documentare. Una querela tardiva rende il reato non perseguibile; resta comunque possibile l'azione civile per il risarcimento del danno.

Per i contenuti online la questione merita attenzione: un post può essere scoperto settimane dopo la pubblicazione, o essere seguito da altri contenuti analoghi. Ogni episodio va valutato con la propria data di conoscenza.

Chi può presentarla

Il diritto di querela spetta alla persona offesa dal reato (art. 120 c.p.). Per una società o un ente la querela è presentata da chi ne ha la rappresentanza. La persona offesa può presentarla personalmente oppure tramite un procuratore speciale, di norma il proprio avvocato.

Dove e in che forma

La querela si presenta, in forma orale o scritta, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria — ad esempio presso una stazione dei Carabinieri o un ufficio della Polizia di Stato. Nell'atto il querelante dichiara o elegge domicilio per le comunicazioni e le notificazioni del procedimento, anche indicando un indirizzo di posta elettronica certificata (art. 153-bis c.p.p.).

Cosa contiene e cosa allegare

Una querela efficace descrive il fatto in modo preciso e verificabile: cosa è stato scritto o detto, dove, quando, da chi, e perché risulta lesivo della reputazione. È utile allegare:

  • le prove del contenuto, come schermate con URL e data o un'acquisizione forense;
  • gli elementi che consentono di identificare l'autore, se noti;
  • i nominativi di chi ha letto o ricevuto il contenuto e può confermarlo;
  • ogni documento utile a datare il momento in cui si è avuta notizia del fatto.

Se l'autore non è identificato, la querela può essere presentata contro ignoti: saranno le indagini a cercare di risalire a chi ha pubblicato.

La remissione

La querela può essere rimessa, cioè ritirata, solo prima della condanna; la remissione estingue il reato, a meno che il querelato non la ricusi (artt. 152 e 155 c.p.). Dalla riforma del 2022 la legge prevede anche ipotesi di remissione tacita, come la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante citato come testimone. La remissione è spesso il punto di arrivo di un accordo tra le parti, che può comprendere la rimozione del contenuto, una rettifica o un risarcimento.

Domande frequenti

Posso presentare querela contro un profilo anonimo?

Sì. La querela può essere presentata contro ignoti, fornendo tutti gli elementi disponibili sul profilo e sul contenuto: l'identificazione dell'autore è demandata alle indagini, che non sempre consentono di risalire a chi ha pubblicato.

Se sono trascorsi più di tre mesi, non posso fare nulla?

Scaduto il termine per la querela, la via penale non è più percorribile per quel fatto. Resta però possibile agire in sede civile per il risarcimento del danno, entro il termine di prescrizione previsto dall'art. 2947 c.c. Per la diffamazione con un mezzo di pubblicità, prima della causa civile occorre esperire la mediazione (D.Lgs. 28/2010).

È obbligatorio farsi assistere da un avvocato per presentare la querela?

No, la querela può essere presentata personalmente. L'assistenza di un avvocato è però utile per qualificare correttamente i fatti, raccogliere le prove in modo adeguato e valutare insieme la strada penale e quella civile.

N.B. Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non costituiscono consulenza legale su un caso specifico. L'esito di ogni iniziativa dipende dalle circostanze concrete e dalla documentazione disponibile: nessun contenuto di questo articolo può essere inteso come promessa o garanzia di risultato.

Area di riferimento: Diffamazione e Molestie.