In breve

  • Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso (art. 96 L. 633/1941).
  • Le eccezioni dell'art. 97 — notorietà, interesse pubblico, finalità culturali — non valgono quando l'uso lede onore o decoro.
  • La notorietà non autorizza l'uso pubblicitario; una liberatoria deve indicare finalità, mezzi, territorio e durata.

Fotografie, riprese video, contenuti per i social: nel settore dello spettacolo e della comunicazione l'immagine delle persone è materia di lavoro quotidiana. La regola di partenza è semplice — serve il consenso — ma le eccezioni e il modo in cui il consenso viene prestato fanno la differenza tra un uso legittimo e uno contestabile.

La regola: serve il consenso

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso (art. 96 L. 633/1941). Quando l'immagine è esposta o pubblicata fuori dai casi consentiti, o con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona, questa può chiedere al giudice che cessi l'abuso, oltre al risarcimento dei danni (art. 10 c.c.).

L'immagine è inoltre un dato personale: il suo trattamento è soggetto al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che richiede una base giuridica adeguata — spesso, ma non necessariamente, il consenso — e un'informativa chiara.

Le eccezioni previste dalla legge

Il consenso non è necessario quando la riproduzione è giustificata (art. 97 L. 633/1941):

  • dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto dalla persona;
  • da necessità di giustizia o di polizia;
  • da scopi scientifici, didattici o culturali;
  • dal collegamento con fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Anche in questi casi, però, il ritratto non può essere esposto o messo in commercio quando ciò rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona (art. 97, comma 2).

Notorietà non significa uso libero

L'eccezione della notorietà è quella che genera più equivoci. Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, essa consente la pubblicazione dell'immagine di una persona nota quando è funzionale all'informazione, ma non ne autorizza lo sfruttamento a fini commerciali o pubblicitari. Associare il volto di un personaggio noto a un prodotto o a un marchio senza il suo consenso è, di regola, illecito, e può dar luogo al risarcimento anche del danno patrimoniale, di norma commisurato al compenso che la persona avrebbe potuto chiedere per autorizzare quell'uso.

Cosa deve contenere una liberatoria

Quando il consenso è necessario, conviene raccoglierlo per iscritto e con un contenuto preciso. Una liberatoria ben scritta indica almeno:

  • le parti e la persona ritratta;
  • quali immagini o riprese sono interessate (servizio, data, luogo);
  • le finalità dell'uso — editoriale, promozionale, pubblicitario — e i mezzi di diffusione;
  • l'ambito territoriale e la durata dell'autorizzazione;
  • l'eventuale corrispettivo, o la gratuità;
  • le informazioni sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR).

Per i minori il consenso è prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale e richiede particolare cautela, anche in ragione delle tutele specifiche che l'ordinamento riserva alla loro immagine.

Si può revocare il consenso?

Il consenso al trattamento dei dati personali è revocabile in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento già avvenuto (art. 7, par. 3, GDPR). Più complessa è la questione quando l'autorizzazione all'uso dell'immagine è inserita in un contratto con corrispettivo: sul punto la giurisprudenza non è univoca, e gli effetti di una revoca — anche sul piano di quanto eventualmente dovuto alla controparte — dipendono in larga misura dal contenuto dell'accordo. È uno dei motivi per cui le clausole sull'immagine vanno scritte con attenzione, soprattutto nei contratti di lunga durata.

Domande frequenti

Posso pubblicare le foto di un evento pubblico in cui compaiono altre persone?

L'art. 97 L. 633/1941 consente la riproduzione dell'immagine collegata a fatti o avvenimenti svoltisi in pubblico, ma non quando l'uso rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro delle persone ritratte. Se le immagini sono destinate a fini promozionali, o se una persona è il soggetto principale dello scatto, è prudente raccogliere il consenso.

Una liberatoria vale per sempre?

Vale nei limiti di ciò che prevede: finalità, mezzi, territorio e durata indicati. Un uso diverso da quello autorizzato richiede un nuovo consenso. Per questo una liberatoria generica, senza limiti definiti, è spesso fonte di contestazioni.

N.B. Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non costituiscono consulenza legale su un caso specifico. L'esito di ogni iniziativa dipende dalle circostanze concrete e dalla documentazione disponibile: nessun contenuto di questo articolo può essere inteso come promessa o garanzia di risultato.

Area di riferimento: Diritto dello Spettacolo.